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1
A norma degli artt. 14 e seguenti del codice civile, è costituita la “Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Lecce”, denominata “Fondazione Messapia”.
Articolo
2
La Fondazione ha sede legale presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce attualmente alla Via Domenico Fontana, 22.
Il Consiglio Direttivo della Fondazione potrà deliberare altri luoghi in cui la stessa potrà operare, ai sensi del successivo art. 3.
Articolo
3
La Fondazione non ha scopo di lucro.
Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile, il suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale nelle materie oggetto della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. A tal fine la Fondazione potrà:
- Diffondere la cultura d’Impresa sul territorio Salentino e Nazionale ed incentivare la formazione professionale del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, di altri professionisti, di imprenditori, dipendenti e di altri soggetti;
- Istituire convegni, seminari, master e corsi di perfezionamento e aggiornamento della professione e di orientamento alla stessa avvalendosi, anche, di consulenti e docenti esterni;
- Istituire corsi di preparazione agli esami di stato e di formazione professionale propedeutici all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e di orientamento alla stessa, rivolti ai Tirocinanti, nonché stages di formazione presso aziende ed enti pubblici e privati aventi sede in Italia ed all’estero;
- Istituire corsi, seminari, masters, convegni per iscritti in albi di professioni similari a quella di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, per laureati in discipline economico-giuridiche per personale dipendente e/o collaboratori in studi Professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e/o di altri professionisti in materie similari, e/o di aziende ed Enti clienti di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dell’Ordine di Lecce e/o di altro Ordine italiano;
- Promuovere e realizzare iniziative editoriali anche multimediali;
- Partecipare e sostenere l’attività di enti sia pubblici che privati che operino in settori di attività analoghi a quelli della Fondazione;
- Promuovere e finanziare convegni e riunioni nonché seminari di studio in materie rientranti in quelle oggetto dell’attività della Fondazione;
- Promuovere, istituire e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie oggetto di attività della fondazione, da assegnare secondo criteri da stabilirsi con apposito regolamento di attuazione da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo.
La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che sia direttamente o indirettamente ritenuta utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, potrà, inoltre, assumere partecipazioni in società e cooperative aventi scopi affini, similari o complementari a quelli della Fondazione.
Essa opererà prioritariamente nell’ambito della circoscrizione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce e secondariamente in ambito regionale della Puglia, nonché nelle altre Regioni d’Italia e all’Estero.
Articolo
4
Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
- dai beni conferiti dai fondatori all’atto della costituzione dell’Ente;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- da elargizioni o contributi versati da Enti pubblici e privati nonché da persone fisiche e giuridiche con espresso vincolo di destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che siano destinate ad incremento patrimoniale in sede di approvazione del rendiconto annuale.
Articolo
5
Per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali la fondazione potrà disporre delle risorse finanziarie e dei mezzi derivanti da:
- proventi reddituali derivanti dai beni patrimoniali di cui al precedente articolo 4;
- contributi ed elargizioni provenienti da soggetti pubblici e privati destinati all’attuazione dei programmi e progetti realizzati dalla Fondazione nell’ambito dei propri scopi istituzionali, ove non siano espressamente indicati come destinati ad incremento del patrimonio;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste nel precedente articolo 3;
- ogni altro provento e risorsa comunque pervenuto alla Fondazione e diverso da quelli precedentemente elencati.
Articolo
6
I soci della Fondazione sono rappresentati da tutti i consiglieri dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Lecce.
Articolo
7
Presso la Fondazione è istituito l’Albo dei Benemeriti nel quale vengono iscritti gli enti pubblici e privati, le società e le persone fisiche che abbiano contribuito scientificamente o finanziariamente, in modo rilevante, al perseguimento dei fini statutari.
L’Assemblea della Fondazione provvede all’iscrizione ed alla cancellazione dei componenti l’Albo dei Benemeriti.
Articolo
8
Sono organi della Fondazione:
l’Assemblea della Fondazione
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei revisori;
- il Comitato scientifico;
Articolo
9
L’Assemblea dei soci della Fondazione è composta da tutti i Consiglieri in carica dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce.
L’Assemblea della Fondazione:
- approva il conto consuntivo ed il bilancio di previsione;
- approva le modifiche statutarie;
- nomina il consiglio direttivo;
- nomina il collegio dei revisori;
- delibera in ordine alle attività di straordinaria amministrazione;
- adempie ad ogni altra funzione che per legge o statuto siano demandate alla sua competenza.
Essa è convocata dal consiglio direttivo almeno due volte all’anno entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre, per l’approvazione rispettivamente del conto consuntivo e del bilancio di previsione.
La convocazione deve avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio dei soci, al consiglio direttivo ed al collegio dei revisori almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
In difetto delle predette formalità, l’assemblea è comunque validamente costituita se siano presenti tutti i soci, il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori.
L’assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Non è prevista la seconda convocazione.
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in assenza o impedimento, dal presidente designato dai soci.
Le riunioni dell’assemblea vengono fatte constare da verbale redatto dal segretario o sottoscritto da questi e dal presidente.
Articolo
10
Il consiglio direttivo è composto da un numero di componenti variabile da 15 a 21 nominati dall’Assemblea della Fondazione tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell’Ordine di Lecce. Tra questi vengono espressamente nominati dall’Assemblea il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la stessa durata del Consiglio dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce.
Ove uno o più consiglieri cessino dalla carica per qualunque motivo, il Consiglio Direttivo sarà integrato, dalla stessa Assemblea della Fondazione, e i consiglieri subentranti resteranno in carica sino alla scadenza del mandato dell’intero consiglio.
Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi membri, il Comitato esecutivo della Fondazione.
Il Consiglio Direttivo con voto espresso a maggioranza di due terzi può nominare un Direttore e/o uno o più Consiglieri dell’Ordine delegati della Fondazione stabilendone le facoltà, i poteri, l’indennizzo e/o il compenso.
Articolo
11
Al consigliere spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate per l’espletamento del mandato e delle funzioni eventualmente assegnate dal Consiglio.
Articolo
12
Al consiglio direttivo è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Allorquando si tratti di delibere di straordinaria amministrazione è necessario acquisire il preventivo parere positivo dell’Assemblea .
In particolare il Consiglio:
- delibera sulle elargizioni, donazioni, lasciti e contributi alla Fondazione;
- delibera sull’investimento e rendimento del patrimonio della Fondazione ed ogni altro provento della Fondazione;
- redige il bilancio di previsione e rendimento del patrimonio della Fondazione ed ogni altro provento della Fondazione entro il 30 novembre di ciascun anno ed il conto consuntivo di ogni esercizio finanziario coincidente con l’anno solare, entro il 30 aprile dell’anno successivo;
- approva il programma annuale della Fondazione e le sue eventuali variazioni;
- provvede in ordine al rapporto con i lavoratori dipendenti e collaboratori della Fondazione;
- delibera le modifiche dello statuto della fondazione da sottoporre all’autorità tutoria per l’approvazione nei modi e nei termini di legge;
- redige i regolamenti che disciplinano le singole attività istituzionali e le iniziative della Fondazione.
Il consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al comitato esecutivo, può nominare procuratori speciali e generali per il compimento di determinate attività istituzionali o categorie di atti, nonché nominare consulenti e collaboratori che affianchino il consiglio direttivo e/o il Comitato Esecutivo nello svolgimento della propria attività.
Articolo
13
Il consiglio direttivo viene convocato a cura del Presidente con lettera almeno otto giorni prima della data della riunione.
In caso di comprovata urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, fax o e-mail con almeno due giorni di anticipo.
Il consiglio direttivo è regolarmente costituito, presso la sede della Fondazione o presso altri luoghi n cui la stessa potrà operare, con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
E’ anche ammessa la riunione telematica a mezzo di videoconferenza.
In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.
Le riunioni e le deliberazioni del consiglio direttivo verranno fatte constatare da verbale trascritto sull’apposito libro, regolarmente vidimato. I verbali saranno redatti dal segretario o da altro consigliere nominato dal presidente e saranno sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Articolo
14
La rappresentanza legale della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale sono attribuite al Presidente del consiglio direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente.
Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il consiglio gli delega. Egli, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte del consiglio nella prima riunione utile successiva.
Il presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori delle liti. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
Articolo
15
Il Comitato Esecutivo rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo e scade con questo.
Il Comitato Esecutivo, composto da sette membri tra i quali di diritto il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere della Fondazione, viene nominato dal Consiglio Direttivo alla sua prima seduta.
Esso avrà funzioni di coordinamento dell’attività della Fondazione e collaborerà alla predisposizione dei suoi programmi e progetti istituzionali,curandone la puntuale e corretta esecuzione.
Articolo
16
La Fondazione è assistita da un comitato scientifico, nominato dal comitato esecutivo.
Esso si compone di un numero di membri variabile da cinque a undici, fissato a discrezione del comitato esecutivo all’atto della nomina e successivamente all’atto dei rinnovi e integrazioni, nominati tra personalità del mondo delle professioni, dell’impresa, dell’accademia, della cultura, dell’università e della scuola che si siano particolarmente distinti nei campi di operatività istituzionali della Fondazione.
Il comitato esecutivo indica, all’atto della loro nomina, chi svolgerà le funzioni di direttore scientifico. Il comitato scientifico rimane in carica per tutta la durata del consiglio direttivo e scade con questo.
Il comitato scientifico ha funzione consultiva e di orientamento per tutte le attività istituzionali della Fondazione ed elabora un apposito programma scientifico da sottoporre all’attenzione ed approvazione del consiglio direttivo ai fini dell’elaborazione dei programmi e delle attività della Fondazione.
Il comitato scientifico può articolarsi in uno o più sottocomitati, funzionalmente collegati tra loro e coordinati dal suo direttore, per una migliore e più efficace esplicitazione della propria attività.
Il direttore del comitato scientifico partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto. Al Comitato scientifico possono essere attribuiti dal Comitato Direttivo, anche in modo differenziato, compensi periodici o non ricorrenti legati a particolari funzioni svolte, lavori scientifici eseguiti o specifici risultati conseguiti. Agli stessi componenti compete il puro rimborso delle spese autorizzate e sostenute per l’esercizio delle loro funzioni.
Articolo
17
L’assemblea della Fondazione nomina il collegio dei revisori dei conti che provvede al controllo della gestione finanziaria, patrimoniale e della fondazione, nonché sulla regolare tenuta della scritture sociali contabili.
Il collegio esprime inoltre il proprio motivato parere, con apposita relazione, sul conto consuntivo e sul bilancio di previsione.
Il collegio procede con frequenza almeno trimestrale alla verifica della cassa e degli altri valori monetari e finanziari della Fondazione.
Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce che rivestono la qualifica di revisori contabili. Essi durano in carica per la durata del Consiglio Direttivo e sono immediatamente rieleggibili, per non più di un mandato.
L’Assemblea della Fondazione, all’atto della loro nomina indicherà chi tra gli eletti rivestirà la qualifica di Presidente.
Il collegio dei revisori partecipa di diritto alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto e senza rilevare ai fini delle maggioranze costitutive.
Il compenso per la carica di revisore è determinato dall’Assemblea all’atto della nomina.
Articolo
18
Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, i beni della Fondazione saranno liquidati e le somme residue saranno assegnate a borse di studio secondo le modalità fissate dall’assemblea in sede di approvazione del rendiconto finale della liquidazione.
Articolo
19
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia di fondazioni di cui al Titolo II Capo II del codice civile.
Articolo
20
Il presente Statuto è efficace dopo gli adempimenti di legge e l’istituzione dell’Albo Unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Lecce.
Gli organi previsti dal presente statuto verranno nominati dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Lecce eletto per effetto dell’istituzione dell’Albo Unico. |