Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nellambito degli incontri e delle interlocuzioni tenuti con le Istituzioni e il Ministero, e in collaborazione con Confindustria ma anche con Unioncamere, ha rappresentato, in più occasioni, la necessità di accordare alle s.r.l., obbligate a dotarsi di un organo di controllo o di un revisore legale a seguito delle modifiche dei parametri indicati nellart. 2477, secondo comma, c.c., la possibilità di procedere alle nomine del collegio sindacale o del sindaco unico anche successivamente alla data del 16 dicembre 2019, scadenza indicata nellart. 379, terzo comma, del Codice della crisi. Quanto disposto nellart. 379, terzo comma, del Codice della crisi, infatti, non appare del tutto condivisibile.Prediligendo uninterpretazione sistematica e non letterale della disposizione, nellottica della semplificazione dei procedimenti societari, senza minare, peraltro, la bontà dellintervento di riforma e compromettere le esigenze di rafforzamento dellorganizzazione societaria, si è chiesto di accordare alle società la possibilità di nominare lorgano di controllo anche successivamente alla scadenza indicata nel menzionato art. 379, coordinando le previsioni di nuovo conio con quelle già esistenti nella disciplina delle società di capitali.
Si comunica che il documento è disponibile sul sito della FNC www.fondazionenazionalecommercialisti.it