Lart. 2423, secondo comma, in tema di chiarezza, veridicità e correttezza, in alcune circostanze ci pone di fronte alla necessità di valutare determinate poste di bilancio a cui si correla un rischio (ad esempio, crediti didifficile esigibilità) o più semplicemente una garanzia, reale e non, (ad esempio un bene immobile gravato da ipoteca), che potrebbe tramutarsi in rischio concreto (ad esempio, lescussione dellimmobile). Con il presente contributo ci si vuole soffermare sulla differenza tra passività probabile, iscrivibile in un fondo rischi, e passività possibile da richiamare in nota integrativa, o passività remota, che non richiede alcuna informativa di bilancio. Il tutto al fine di stabilire in quale circostanza il rischio, riconducibile anche ad una garanzia, debba essere tradotto in una passività probabile, possibile oremota.
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